La legge n. 69 del 1963 disciplina l'esercizio del giornalismo in Italia attraverso un albo professionale suddiviso in due categorie distinte: professionisti e pubblicisti. L'Ordine dei Giornalisti gestisce questo registro tramite organismi regionali, creando un quadro amministrativo che separa chi pratica il giornalismo come carriera esclusiva da chi scrive regolarmente retribuito mantenendo altre occupazioni.
Chi esplora come diventare giornalista pubblicista in Italia incontra due percorsi di accesso completamente separati. Uno richiede un praticantato formale in redazione o una scuola specializzata, seguito da un esame di Stato abilitante. L'altro esige due anni consecutivi di attività retribuita e pubblicata, da sottoporre a una commissione regionale.
L'albo dei giornalisti italiani, istituito dalla legge n. 69 del 1963 e tenuto dall'Ordine, ha due elenchi con requisiti diversi:
| Requisito | Professionisti | Pubblicisti |
|---|---|---|
| Attività | Esclusiva e continuativa | Regolare e retribuita |
| Accesso | Praticantato di 18 mesi in redazione (almeno 3 professionisti, di cui almeno 1 con contratto) oppure scuola di giornalismo riconosciuta | Due anni di attività retribuita continuativa |
| Esame di Stato abilitante | Sì: prova scritta e orale, pratica e diritto | Non previsto |
Le due vie si ricongiungono alla fine: domanda all'Ordine regionale per residenza o domicilio professionale, poi tessera da giornalista.
La Distinzione Legale: Professionisti e Pubblicisti
Lo statuto del 1963 sancisce la distinzione fondamentale che ancora regola le credenziali dei media italiani. L'Ordine dei Giornalisti specifica che i professionisti sono redattori e reporter che esercitano la professione in modo esclusivo e continuativo. Il giornalismo deve essere la loro unica o principale occupazione lavorativa.
Al contrario, i pubblicisti sono definiti come autori che svolgono attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita, pur esercitando altre professioni o avendo diversi impieghi. Un insegnante, dipendente aziendale o avvocato che scrive rubriche fisse retribuite per una testata rientra tra i pubblicisti, non tra i professionisti.
Questa divisione strutturale determina obblighi legali, adempimenti amministrativi e documentazione richiesta durante l'iter di iscrizione. Entrambi i gruppi sono registrati nell'albo ufficiale, ma le modalità di accesso e i vincoli professionali non coincidono.
I Due Percorsi per l'Esame Professionale
Per chi aspira allo status completo di giornalista professionista, il servizio Cliclavoro del Ministero del Lavoro indica due strade distinte:
- Completare un praticantato di 18 mesi registrato (praticantato) presso una redazione consolidata.
- Frequentare una scuola di giornalismo riconosciuta con un curriculum pluriennale.
Il percorso del praticantato in redazione prevede requisiti precisi sul personale. L'Ordine dei Giornalisti del Lazio specifica che i 18 mesi devono svolgersi in redazioni che impieghino almeno tre giornalisti professionisti. Inoltre, almeno uno di questi professionisti deve essere assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico. Questa regola evita che i candidati accumulino esperienza in testate prive di una struttura editoriale professionale consolidata.
Sia l'apprendistato in redazione che il percorso scolastico fungono da prerequisiti per lo stesso ostacolo finale: l'esame di idoneità professionale.
L'Ordine dei Giornalisti precisa che questa prova di abilitazione comprende una valutazione sia scritta che orale. L'esame verifica la pratica giornalistica e le tecniche di reporting, oltre a una prova esaustiva sulle norme giuridiche e gli standard statutari rilevanti per la stampa. I candidati devono dimostrare capacità redazionali pratiche e padronanza diretta della regolamentazione mediatica.
Superato l'esame nazionale, la qualifica non si perfeziona automaticamente a livello centrale. L'ordine regionale del Lazio chiarisce che il neo-abilitato deve presentare domanda formale di iscrizione nell'elenco professionisti al proprio ordine regionale competente. Cliclavoro specifica che la competenza è determinata rigorosamente dalla residenza legale o dal domicilio professionale registrato del candidato.
Il Percorso Biennale Retribuito per i Pubblicisti
Per gli autori che non intraprendono un praticantato in redazione o non frequentano una scuola abilitata, la legge prevede l'accesso all'elenco pubblicisti.
L'iscrizione alla lista dei pubblicisti non richiede il superamento dell'esame scritto e orale nazionale. Al contrario, esige la documentazione di un'attività giornalistica pubblicata e retribuita in un arco temporale prolungato. L'Ordine dei Giornalisti richiede che i candidati completino almeno due anni di attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita prima di presentare domanda.
Raggiungere questo traguardo obbliga i candidati a conservare le prove del loro lavoro, inclusi articoli pubblicati e corrispondenti attestazioni di pagamento, per l'intero periodo di 24 mesi. Collaborazioni saltuarie o non retribuite non conteggiano ai fini del requisito. L'ordine regionale esamina il portfolio del candidato, verificando che gli scritti rappresentino un'attività mediatica regolare e che le testate sponsorizzanti abbiano retribuito l'autore con cadenza standard.
Cliclavoro precisa che i candidati pubblicisti devono inoltrare la richiesta di iscrizione all'Ordine regionale territorialmente competente in base alla residenza o al domicilio professionale. Ottenuta l'approvazione, il pubblicista viene iscritto nel registro regionale accanto ai professionisti a tempo pieno.
Tessere e Accreditamento Formale
L'iscrizione all'albo professionale o pubblicista conferisce al richiedente una tessera giornalista (tessera). Sebbene il possesso della tessera non modifichi i diritti civili di base, le agenzie pubbliche la considerano uno strumento ufficiale di verifica.
Il ruolo operativo della tessera emerge chiaramente nelle procedure di accreditamento statali. Il portale per l'accreditamento stampa del Ministero degli Affari Esteri italiano stabilisce regole ferree per i giornalisti che coprono eventi diplomatici ufficiali:
- I rappresentanti dei media registrati devono fornire un documento d'identità insieme a una lettera di incarico ufficiale della loro testata.
- I giornalisti freelance italiani che richiedono l'accreditamento devono caricare sul portale una copia della tessera per verificare il proprio status professionale.
In questo contesto diplomatico, la tessera funge da prova basilare d'identità per i collaboratori autonomi che cercano accesso a conferenze stampa ufficiali e eventi ministeriali. Senza una lettera della redazione o una tessera valida, gli autori indipendenti non possono ottenere l'autorizzazione standard tramite il portale digitale della Farnesina.
I Limiti dell'Albo
L'esistenza di un albo professionale genera frequenti dubbi su ciò che gli autori non iscritti possono legalmente fare. La legge n. 69 del 1963 disciplina la professione formale e i titoli amministrativi, ma il registro statutario definisce le regole d'iscrizione, non un divieto assoluto di scrivere senza registrazione.
Possedere un posto nell'albo certifica che un autore ha completato un tirocinio ufficiale, superato l'esame di Stato abilitante o dimostrato un biennio di cronaca retribuita. Permette a un individuo di usare il titolo legale protetto di giornalista e garantisce accesso diretto ai meccanismi d'accreditamento istituzionali come il portale della Farnesina.
L'iscrizione amministrativa stabilisce lo status professionale davanti agli ordini regionali. Che un aspirante scrittore scelga l'intenso percorso del praticantato verso l'esame nazionale o il biennio retribuito da pubblicista, l'ingresso nell'albo italiano rimane un processo amministrativo gestito da commissioni regionali che applicano il quadro normativo del 1963.