Il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalla RAI avverso i provvedimenti con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.COM) ha ordinato alla Concessionaria di Servizio Pubblico di assicurare, nel ciclo del programma “Che tempo che fa” e nel ciclo del programma “In mezz’ora”, adeguato spazio al soggetto politico P.d.L., ripristinando parità di trattamento.
Il procedimento era stato avviato a seguito di un esposto presentato dal Presidente del Gruppo parlamentare presso la Camera dei Deputati “Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente” (On.le Brunetta) nel quale si lamentava che nelle predette trasmissioni televisive, nel periodo compreso tra settembre 2012 e maggio 2013, su 60 puntate trasmesse, sarebbero stati ospitati molti più esponenti riconducibili all’area del centro-sinistra rispetto ad ospiti riconducibili alla coalizione di centro-destra.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto illegittimi i provvedimenti dell’A.G.COM stabilendo che “come appropriatamente osserva la ricorrente, l’A.G.Com. ha qui applicato ad un programma di informazione le regole e i canoni, di tipo quantitativo, stabiliti dall’ordinamento per i programmi di comunicazione politica nel periodo elettorale, e per cui esiste una disciplina speciale nella 1.L. 22febbraio 2000, n.28: per valutare la correttezza dell’informazione fornita da “In ½ ora” , è stato cioè predisposto un semplice calcolo statistico sulle presenza (a prescindere se, in specie, le appartenenze degli intervistati siano state correttamente individuate), e su tale fondamento si è pervenuti al provvedimento gravato.”
Inoltre lo stesso TAR ha affermato in entrambe le motivazioni che “invero per chi legittimamente dispone ed è responsabile del medium, la libertà d’informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza ed a proprio rischio professionali, a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo egli per conseguenza quale prodotto informativo offrire, secondo il format impiegato.”
Il TAR ha quindi statuito il seguente principio di diritto: “Per stabilire se una trasmissione di informazione rispetti i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e pluralità dei punti di vista e parità di trattamento non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata” essendo invece necessario verificare le concrete “modalità di conduzione del programma … con riferimento a criteri qualitativi” considerando ad esempio “quale trattamento sia stato riservato ai politici interessati … se una maggiore presenza dei rappresentanti di una certa forza politica possa trovare adeguata giustificazione dalle vicende interne a questa forza politica e in un determinato periodo… a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento”. La Rai esprime soddisfazione per l’accoglimento delle proprie istanze.
Molto contento anche il direttore di Rai 3 Andrea Vianello: “Sono molto soddisfatto per la sentenza del TAR e sono molto contento per la Rai, per Raitre e soprattutto per due grandi professionisti come Fabio Fazio e Lucia Annunziata che avevano subito una accusa rivelatosi alla fine gratuita e inconsistente. Quella di oggi è una sentenza importantissima perché sancisce due cose. Primo, due tra i nostri programmi più autorevoli non hanno violato il pluralismo che li contraddistingue come abbiamo sempre sostenuto. Secondo che l’informazione televisiva non è uguale alla comunicazione politica: segue le regole della priorità delle notizie e delle scelte giornalistiche e non le mere misurazioni matematiche di tempo e di parola con il bilancino. La Rai, con le sue trasmissioni, continuerà ad assicurare, come sempre, l’equilibrio e il rispetto del pluralismo.“